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Glossario dei termini assicurativi

Se non conosci qualche termine tecnico del linguaggio assicurativo o di quello legale, il nostro Glossario potrà sicuramente esserti d'aiuto. La ricerca è molto semplice: seleziona nella barra l'iniziale della parola desiderata e poi cercala in ordine alfabetico.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
ABITAZIONE ABITUALETorna su ^
Locali indicati in polizza di proprietà dell’assicurato costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione, ad uso esclusivamente abitativo, dove dimorano abitualmente l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e 'convivente more uxorio', purché posti in territorio italiano.
ABITAZIONE SALTUARIATorna su ^
Locali ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e 'convivente more uxorio' non dimorino abitualmente, purché posti in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.
ACCESSORI DI SERIE DI UN VEICOLOTorna su ^
Installazioni stabilmente fissate al veicolo che costituiscono la normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo di base.
ACCESSORI NON DI SERIE DI UN VEICOLOTorna su ^
Installazioni stabilmente fissate al veicolo con costo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino.
ACQUA CONDOTTATorna su ^
È l'acqua potabile, piovana o di scarico che è contenuta o che scorre, cioè è 'condotta' negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del fabbricato. Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando a seguito di rottura accidentale di impianti si verificano danni materiali alle cose assicurate. I danni derivanti da acqua condotta sono coperti dalla garanzia 'Danni ai locali' nella polizza Io e la mia casa. Vedi SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNO D'ACQUA.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOTorna su ^
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili che incidono in modo stabile e durevole sulla gravità e intensità del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui si è verificato l'aggravamento. Qualora il nuovo stato dei fatti - che ha determinato l'aggravamento del rischio - fosse stato conosciuto al momento della stipula del contratto, l'assicuratore ha la facoltà di recedere dal contratto in quanto non avrebbe assunto il rischio al momento della stipula. (art. 1898 C.C.).
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIATorna su ^
È il regime cui viene sottoposta un'impresa di assicurazione a carico della quale l'Isvap abbia rilevato gravi irregolarità. Vedi COMMISSARIAMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
A.N.I.A.Torna su ^
È l'Associazione fra le imprese assicuratrici operanti in Italia. L'Associazione ha il compito di tutelare gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi amministrazione o attività pubblica, di provvedere al regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, di svolgere ogni opportuna azione per diffondere una più ampia e approfondita conoscenza dell'industria assicurativa, di fornire in ogni sede una assidua assistenza ai soci.
ANTIECONOMICITÀ (DELLE RIPARAZIONI)Torna su ^
La spesa per riparare il bene danneggiato è superiore al valore dello stesso al momento in cui si è verificato il sinistro. Non si può attribuire alle cose danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (art. 1908 C.C.).
APPENDICE (DI POLIZZA)Torna su ^
Viene rilasciata posteriormente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.
ARBITRATOTorna su ^
Con la clausola di arbitrato le parti si impegnano a demandare a uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie. Di solito si ricorre all'arbitrato per risolvere controversie sulla quantificazione del danno (es. valutazione dei postumi permanenti). Nelle condizioni contrattuali dei vari prodotti sono stabilite le regole per la nomina degli arbitri.
ASSICURATOTorna su ^
È il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONETorna su ^
Vedi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTITorna su ^
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni dalla legge (Art. 122 del Codice delle Assicurazioni), dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del C.C..
ASSISTENZATorna su ^
Gli aspetti caratteristici dell'ASSICURAZIONE ASSISTENZA sono: la gestione dell'emergenza e la fornitura del servizio. La situazione di emergenza può derivare dall'avaria o inefficienza di una cosa oppure da esigenze personali.
ATTESTATO DI RISCHIOTorna su ^
È il documento che certifica la 'storia assicurativa' ovvero che certifica la presenza o l'assenza di sinistri Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) nel corso degli anni. Inoltre, sull'attestato di rischio viene riportata la classe Bonus/Malus maturata in base al numero di sinistri provocati dal veicolo assicurato. Vengono riportate sia le classi (provenienza e assegnazione) interne della Compagnia, sia quella univoca di conversione universale detta CU. Questo documento deve essere inviato ogni anno al contraente di polizza almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
ATTIVITÀ PROFESSIONALETorna su ^
È quella dichiarata nel contratto, che viene svolta dall'assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo.
Vedi INFORTUNIO PROFESSIONALE.
ATTIVITÀ NON PROFESSIONALETorna su ^
È quella inerente alla vita comune o di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché allo svolgimento delle attività di hobby anche se a carattere continuativo. Vedi INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE.
AZIONE DIRETTATorna su ^
Nell'ambito dell'assicurazione R.C. auto, il danneggiato ha la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore (deve essere comunque citato anche l'assicurato)
B
BENEFICIARIOTorna su ^
È colui a favore del quale, su indicazione dell'assicurato, l’assicuratore paga quanto dovuto.
BONUS-MALUSTorna su ^
Bonus Malus è un tipo di forma tariffaria per la garanzia di Responsabilità Civile Auto R.C.A. che prevede una scala di classi di merito alle quali è assegnato il contratto. L'ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) ha stabilito, per garantire una maggiore trasparenza e leggibilità delle tariffe offerte dalle varie Compagnie, una scala di classi univoca per tutte le compagnie, ferma la facoltà di ogni compagnia di creare una scala di classi personalizzata. La presenza di uno o più sinistri pagati in seguito al riconoscimento di una responsabilità principale causa l'aumento della classe di merito; mentre l'assenza di sinistri ne determina la diminuzione. I veicoli di nuova immatricolazione o di prima assicurazione dopo voltura, sono generalmente assegnati alla classe di merito CU 14.
C
CAPITALE ASSICURATOTorna su ^
È l'importo convenuto in contratto per i beni che sono soggetti a copertura e rappresenta la somma massima dovuta dall’assicuratore.
CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto)Torna su ^
Si tratta di una convenzione tra Imprese di Assicurazione, previsto per legge, che permette di poter applicare la procedura di risarcimento diretto (VEDI RISARCIMENTO DIRETTO). Alla suddetta convenzione devono obbligatoriamente aderire tutte le imprese di Assicurazione aventi sede legale in Italia e le imprese che operano in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, qualora abbiano scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto.
CARICAMENTITorna su ^
Sono i costi a carico dell'impresa di assicurazione per la gestione dell’attività assicurativa.
CARROZZERIE CONVENZIONATETorna su ^
Sono carrozzerie selezionate dalla compagnia di assicurazioni che permettono di riparare il veicolo senza anticipare i costi di riparazione in quanto il riparatore riceve il pagamento direttamente dalla compagnia. Le riparazioni sono effettuate solo con pezzi di ricambio originali e il lavoro è garantito per 24 mesi. E’ possibile usufruire di questo servizio in caso di incidente con ragione e in presenza della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu) firmata da entrambi i conducenti oppure in caso di danno coperto dalle Garanzie Dirette (per es: furto e incendio, eventi naturali, ecc.)
CARTA VERDETorna su ^
Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria R.C.Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde. La carta verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dell’Unione Europea, in quanto il contratto R.C.Auto, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa. In mancanza di tale documento deve essere stipulata una polizza di frontiera. Vedi U.C.I.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONETorna su ^
Documento che per Legge deve essere conservato in auto, al fine di consentire l'accertamento della validità della copertura assicurativa e per dar modo di rilevare i dati dell'assicurato qualora questi sia diverso dal guidatore. Come per il CONTRASSEGNO, sono previste sanzioni in caso di mancata esibizione del documento alle Autorità competenti.
CLASSE CUTorna su ^
Scala di classi di Bonus Malus (VEDI BONUS MALUS) introdotta dall'Isvap per tutti i veicoli assicurati con tariffe che prevedono variazione di premio in funzione della presenza/assenza di sinistri nel periodo di osservazione, che si articola su una serie di 18 classi di conversione universale (CU) con regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie.
CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONETorna su ^
È la clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (di solito ISTAT) consente di rivalutare le somme assicurate o i massimali e conseguentemente il premio per bilanciare l'effetto dell'inflazione.
COLLEGIO MEDICOTorna su ^
È un organismo costituito di volta in volta per dirimere le divergenze fra le parti a seguito di disaccordo sul diritto all'indennizzo e sulla natura e conseguenze del sinistro, relative alle polizze Malattia e Infortuni. Nelle condizioni contrattuali sono stabilite le regole per la nomina e la composizione del Collegio.
COLLEZIONITorna su ^
Per 'collezione' si intende una raccolta sistematica di oggetti della stessa specie che abbiano un loro pregio intrinseco, un loro valore storico, scientifico, artistico o comunque un interesse particolare per chi li raccoglie
COLLISIONETorna su ^
La garanzia Collisione è una copertura assicurativa che copre il veicolo assicurato per tutti i danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante un incidente stradale. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato.
COMMISSARIAMENTOTorna su ^
Nel caso di gravi irregolarità amministrative o violazioni di norme, l'Isvap nomina uno o più commissari ed un Comitato di sorveglianza per l'amministrazione straordinaria al fine di risanare l'impresa o di porla in liquidazione coatta. Vedi AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LIQUIDAZIONE COATTA, COMMISSARIO LIQUIDATORE.
COMMISSARIO LIQUIDATORETorna su ^
Svolge le funzioni del curatore nell'ambito di un fallimento. Per l'assicurazione R.C. auto può avere il compito di liquidare i sinistri per conto del fondo di garanzia vittime della strada. Vedi AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, LIQUIDAZIONE COATTA.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE D'INCIDENTE/DENUNCIA DI SINISTROTorna su ^
Modulo previsto dalla legge per denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione.
Contiene tutti i dati relativi al sinistro, identificazione dei conducenti, dei veicoli, degli eventuali testimoni e feriti, nonché la dinamica del fatto. Qualora il modulo sia presentato a firma congiunta, si presume che il sinistro si sia presentato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze descritte nel modulo stesso.
CONTRAENTETorna su ^
Persona (fisica o giuridica) che sottoscrive il Contratto (Polizza), assume l'onere di pagare il premio ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONETorna su ^
È il contratto mediante il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni: Infortuni, Incendio ecc.); o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana (ad esempio nella Polizza Vita) (art. 1882 C.C.). Vedi ASSICURAZIONE.
CONTRASSEGNOTorna su ^
Documento che insieme al certificato di assicurazione, certifica l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione. Deve essere collocato per legge in modo ben visibile, di norma sul parabrezza.
C.V.T. (Corpo Veicoli Terrestri)Torna su ^
È la denominazione che identifica le garanzie accessorie alla R.C. auto: Incendio, Furto, Collisione, Kasko ecc.
D
DANNOTorna su ^
S'intende la diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto o indiretto a seconda che sia o meno conseguenza diretta del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti, è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. Può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc. Artt. 1882, 2043, 2056 e 2059 C.C..
DANNO BIOLOGICOTorna su ^
Danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.
Questo danno può coesistere col danno patrimoniale (costituito dall'eventuale diminuzione della capacità lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (danno morale).
DANNI MATERIALI E DIRETTITorna su ^
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prevista l'assicurazione.
DECORRENZATorna su ^
Data di inizio dell'assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.
DENUNCIA (DI SINISTRO)Torna su ^
È la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'assicurato deve dare al proprio assicuratore o agente, entro tre giorni da quello del sinistro stesso o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). In caso di inadempimento doloso all'obbligo della denuncia di sinistro, l'assicurato perde il diritto all'indennità, mentre in caso di inadempimento colposo l’assicurato perde il diritto all’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore (art. 1915 c.c.).
DIARIATorna su ^
Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona. Essa consiste nel versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno di inabilità conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.
DIRITTO DI RIVALSATorna su ^
Nell’assicurazione R.C.Auto è il diritto della compagnia di assicurazione di chiedere al Contraente il rimborso dei danni comunque liquidati, in considerazione dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali nei confronti del terzo danneggiato sancita dalla legge (comma 2 art. 144 del Codice delle Assicurazioni).
DISABITAZIONETorna su ^
L'assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
DISDETTATorna su ^
È l'atto con il quale una della parti comunica, nei termini convenuti, la volontà di non rinnovare il contratto. Vedi RECESSO PER SINISTRO.
DURATA (DELL'ASSICURAZIONE)Torna su ^
Inizia, se pagato il premio di polizza, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, le parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni. Vedi DECORRENZA, TACITO RINNOVO.
E
EREDI LEGITTIMITorna su ^
Sono le persone a favore delle quali deve essere eseguita la prestazione della garanzia (polizza Vita e Infortuni) in assenza di un beneficiario designato. Vedi BENEFICIARIO.
ESPLOSIONETorna su ^
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
F
FABBRICATOTorna su ^
L'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.
FALLIMENTOTorna su ^
È lo stato d'insolvenza, dichiarato con sentenza, in cui versa l'imprenditore quando non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Per quanto concerne il contratto di assicurazione la legge fallimentare (R.D. 16/3/1942 n. 267 art. 82) prevede: 'Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario e salva l'applicazione dell'art. 1898 del C.C. se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento'.
FENOMENO ELETTRICOTorna su ^
Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
FIDUCIARITorna su ^
Professionisti iscritti ai relativi albi professionali di cui l'Impresa di Assicurazione si avvale. Ad esempio Periti, Avvocati, Medici legali.
FISSI ED INFISSITorna su ^
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADATorna su ^
È un fondo costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, risultanti non assicurati o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata un'impresa per la liquidazione dei danni. Viene finanziato con una percentuale caricata sul premio di polizza e fissata con decreto ministeriale.
FRANCHIGIATorna su ^
La franchigia è una somma fissa, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato. Vedi SCOPERTO.
FULMINETorna su ^
Fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
FURTO (REATO DI)Torna su ^
È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).
FURTO CON DESTREZZATorna su ^
È il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.
G
GARANZIE ACCESSORIETorna su ^
Termine di uso comune per definire estensioni di garanzia con o senza sovrappremio.
I
IMPLOSIONETorna su ^
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
INABILITÀ TEMPORANEATorna su ^
È la temporanea incapacità, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato.
INAILTorna su ^
È l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che gestisce l'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INCENDIOTorna su ^
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀTorna su ^
Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO (O INDENNITÀ)Torna su ^
È la somma dovuta dall’assicuratore all'assicurato in caso di sinistro in forza di un rapporto diretto (contratto).
INFERRIATATorna su ^
Manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.
INFORTUNIOTorna su ^
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
INFORTUNIO DEL GUIDATORETorna su ^
Evento fortuito, violento ed esterno che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza un'invalidità permanente o la morte del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro.
INFORTUNIO EXTRA PROFESSIONALETorna su ^
È l'infortunio che l'assicurato subisce in occasione della vita comune di relazione (compreso il tempo libero e gli hobby). Vedi ATTIVITÀ NON PROFESSIONALE.
INFORTUNIO PROFESSIONALETorna su ^
L'infortunio che l'assicurato subisce mentre e perché attende all'esercizio delle mansioni inerenti alla attività professionale dichiarata nel contratto. Vedi ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
INPSTorna su ^
È l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che gestisce le assicurazioni sociali.
INVALIDITÀ PERMANENTETorna su ^
È la perdita anatomica o funzionale dell'uso di un organo o di un arto del corpo. È quindi considerata invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata dall'assicurato. È valutabile sulla base di una tabella di riduzione parziale della capacità fisica. Vedi TABELLA ANIA e TABELLA I.N.A.I.L.
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIATorna su ^
Perdita o diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa (indipendentemente dalla professione esercitata) derivante da una malattia.
ISTITUTO DI CURATorna su ^
Ogni struttura sanitaria autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, i Gerontocomi e gli Ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
I.S.V.A.P. (Istituto Nazionale per la Vigilanza Sulle Assicurazioni Private)Torna su ^
È l'Istituto Superiore per la Vigilanza per le Assicurazioni Private e di interesse collettivo. Le sue funzioni più importanti sono: il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle compagnie; l'esame e la verifica dei bilanci; la vigilanza e la verifica dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. L'ISVAP, per svolgere la sua attività, ha il potere di chiedere alle compagnie qualsiasi tipo di informazione sull'attività e il bilancio, può disporre ispezioni presso le compagnie, ha facoltà di convocare sotto la sua vigilanza assemblee e consigli di amministrazione e può avvalersi dei servizi del conto consortile e del fondo di garanzia per le vittime della strada. Ha sede a Roma in via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma Tel. 06/421331
K
KASKOTorna su ^
La garanzia Kasko è una copertura assicurativa che copre l'auto per tutti i danni derivanti da collisione con un altro veicolo, da urto contro un ostacolo (per esempio un muro o un albero), da ribaltamento e uscita di strada. Trattandosi di una garanzia diretta (che assicura il tuo veicolo, non i terzi), verrai indennizzato direttamente dalla tua compagnia di assicurazioni.
L
LEASINGTorna su ^
È un contratto di locazione mediante il quale una società di leasing, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di veicoli, con la possibilità per il contraente in regola con il pagamento del canone, di acquisire la proprietà mediante il pagamento di una quota di riscatto al termine del contratto di locazione. A tutela dei propri interessi la società di leasing impone una copertura assicurativa con pagamento del premio a carico del conduttore.
LETTERA DI DISDETTATorna su ^
Qualora il contraente che ha stipulato un contratto con tacito rinnovo intenda rinunciare alla prosecuzione del rapporto assicurativo, è tenuto a manifestare la propria volontà all'impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati, almeno 15 giorni prima della scadenza (ai sensi di Legge) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce. La disdetta è pienamente valida anche quando inviata all'agenzia con la quale è stato stipulato il contratto. Vedi DISDETTA, TACITO RINNOVO.
LIBERALIZZAZIONE DELLE TARIFFETorna su ^
In esecuzione delle norme comunitarie sulla libertà di concorrenza, dal 1995 è stato abbandonato il regime di approvazione ministeriale delle tariffe Vita e R.C. auto.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVATorna su ^
È l'equivalente del fallimento. Un'impresa è posta in liquidazione coatta nel caso di gravi dissesti ed è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. Vedi AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, COMMISSARIAMENTO, COMMISSARIO LIQUIDATORE.
LOCALI DI VILLEGGIATURATorna su ^
Abitazione, comprese le pertinenze, per cui sia stato stipulato un contratto di locazione ove l'assicurato figuri come locatario. La villeggiatura prevede che l'assicurato e/o i suoi familiari stabilmente conviventi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.
M
MALATTIATorna su ^
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MALATTIE COESISTENTITorna su ^
Le malattie o invalidità presenti nel soggetto, che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla malattia denunciata.
MALATTIE CONCORRENTITorna su ^
Le malattie o invalidità presenti nel soggetto che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.
MALATTIA IMPROVVISATorna su ^
Malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.
MALATTIA PREESISTENTETorna su ^
Malattia che sia la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o già esistenti al momento della sottoscrizione della Polizza.
MASSIMALETorna su ^
È l'importo massimo della prestazione dell'assicuratore.
MODULO BLUTorna su ^
Vedi Constatazione amichevole d'incidente/denuncia di sinistro.
MODULO CAITorna su ^
Vedi Constatazione amichevole d'incidente/denuncia di sinistro.
N
NUCLEO FAMILIARETorna su ^
Persone stabilmente conviventi con l'intestatario del contratto assicurativo che risultano nello stato di famiglia.
O
ONDA SONICATorna su ^
Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti, in genere in moto a velocità sonica e supersonica, che possono provocare vibrazioni dannose.
OPTIONALTorna su ^
Installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. Vedi ACCESSORI DI SERIE.
OPZIONE AL TERMINETorna su ^
È una clausola contrattuale che consente all'assicurato con polizza Vita di scegliere una prestazione alternativa a quella prevista in polizza. Quando la prestazione garantita è un capitale, quella alternativa è una rendita. Quando la prestazione garantita è una rendita, quella alternativa è un capitale o una rendita con caratteristiche diverse.
P
PERFEZIONAMENTOTorna su ^
Termine che indica la sottoscrizione della polizza da parte del contraente con contestuale pagamento della prima rata di premio.
PERDITE PATRIMONIALITorna su ^
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti di cose.
PERIODO DI OSSERVAZIONETorna su ^
È un periodo di tempo nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 10 mesi. I periodi successivi durano 12 mesi, cosicché si mantiene lo scarto di due mesi rispetto alla naturale scadenza della polizza.
PERITO ASSICURATIVOTorna su ^
Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.
Nell'ambito dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, accerta e stima i danni alle cose coinvolte nel sinistro. Questa particolare attività peritale è regolamentata all'art. 156 e 157 del codice delle assicurazioni.
PERIZIATorna su ^
Documento nel quale il perito espone la valutazione del veicolo in esame, oltre che la stima dei valori e/o del danni connessi alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.
POLIZZATorna su ^
Documento che prova l'Assicurazione.
POLIZZA A LIBRO MATRICOLATorna su ^
In uso soprattutto nel Ramo R.C. auto. Con un solo contratto sono assicurati tutti i veicoli di proprietà della stessa società contraente. Sono possibili inserimenti ed esclusioni di veicoli durante l'anno assicurativo, con successiva regolazione del premio.
PREMIOTorna su ^
È la somma dovuta, a date contrattualmente fissate, dal contraente all'assicuratore. Si considera riferito all'anno ed è dovuto per intero anche se è frazionato in rate.
PREMIO UNICO VITATorna su ^
È l'importo versato dal contraente all'assicuratore al fine di stipulare il contratto di assicurazione. Il premio unico è comprensivo di imposte, ed è versato in via anticipata in un'unica soluzione.
PRESCRIZIONETorna su ^
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. I diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno (art. 2952 c.c. II comma).
PRIMO RISCHIO ASSOLUTOTorna su ^
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.
PRIMO RISCHIO RELATIVOTorna su ^
È la forma assicurativa prestata per la quale l’assicurato dichiara il valore complessivo dei beni che costituiscono l’oggetto della garanzia ed il valore massimo che intende assicurare. Qualora il valore dei beni accertato al momento del sinistro risulti inferiore o uguale al valore complessivo dichiarato nel contratto, il danno verrà integralmente indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata, altrimenti, sempre fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare dell'indennizzo stesso verrà ridotto nella proporzione esistente tra il valore complessivo dichiarato e quello accertato al momento del sinistro.
PROPORZIONALE (REGOLA PROPORZIONALE)Torna su ^
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente pattuito (art. 1907 C.C.).
PROPOSTATorna su ^
È il documento contenete la richiesta del contraente di stipulare il contratto di assicurazione con la compagnia.
PROVA (ONERE DELLA)Torna su ^
Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 C.C.).
PROVA (INVERSIONE DELL'ONERE DELLA)Torna su ^
Nel caso in cui la legge stabilisca una presunzione di responsabilità a carico di un determinato soggetto questo può dare la prova contraria. Si ha in questo caso un inversione dell'onere della prova in quanto non è il soggetto che avanza una domanda giudiziale a dover provare i fatti a fondamento della sua pretesa ma il soggetto su cui grava la responsabilità a dare prova liberatoria.
È questo il caso contemplato dall'art. 2054 del Codice Civile relativamente alla guida dei veicoli.
Q
QUIETANZATorna su ^
E’ il documento attestante l’avvenuto pagamento del premio da parte dell’assicurato o del pagamento delle somme dovute in relazione ad una pratica di danno da parte dell’assicuratore.
QUOTATorna su ^
Termine di uso comune per indicare la partecipazione di un'impresa a un rischio assunto in coassicurazione e l'entità della partecipazione stessa.
R
RAMOTorna su ^
Per ramo s'intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari (ad esempio Ramo Danni: Infortuni, Malattia e Ramo Vita).
RAMI ELEMENTARITorna su ^
Termine di uso comune per indicare i Rami Danni. Vedi RAMO.
RAPINATorna su ^
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene (art.628 C.P.). Nelle polizze “abitazione” è solitamente compresa la rapina avvenuta nell'abitazione indicata in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
RESPONSABILITÀTorna su ^
La conseguenza che la legge annette alla lesione di un diritto altrui. Essa può essere contrattuale o extracontrattuale. Si ha responsabilità contrattuale quando fra l’autore dell’atto che ha provocato il danno ed il soggetto danneggiato intercorre un rapporto giuridico (contratto – art. 1321 C.C.) e l’atto stesso ha determinato il mancato soddisfacimento dell’interesse nascente da quel particolare rapporto. Si ha responsabilità extracontrattuale quando l’atto posto in essere lede un diritto assoluto spettante al titolare dello stesso nei confronti di tutti (es.: diritto alla personalità, diritto alla proprietà).
R.C. DEL CAPOFAMIGLIATorna su ^
Si riferisce al complesso delle responsabilità che gravano sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Ad esempio: la responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.C.), la responsabilità per la proprietà di animali domestici (art. 2052 C.C.).
R.C. PROFESSIONALETorna su ^
Si riferisce alla responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, notai, commercialisti ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera che vengono instaurati con la clientela nello svolgimento della professione. È caratterizzata dal fatto che ha per oggetto una responsabilità contrattuale.
REGOLAZIONE (DEL PREMIO)Torna su ^
È una forma di conguaglio, prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché dipende da elementi variabili. Una parte del premio viene corrisposto anticipatamente (premio provvisorio) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione. Questa clausola si riscontra ad esempio nelle polizze a libro matricola, polizze cumulative infortuni ecc.
REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE)Torna su ^
Nel Ramo R.C. auto l'assenza o la presenza di sinistri nel periodo di osservazione comporta l'applicazione di diversi coefficienti di determinazione del premio per l'annualità successiva, corrispondenti a diverse classi di merito sulla base di una tabella detta 'delle regole evolutive'. Vedi BONUS/MALUS e PERIODO DI OSSERVAZIONE.
RENDIMENTO (DEL FONDO)Torna su ^
Il rendimento annuo di un fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza dell'anno considerato al valore medio del fondo stesso. Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari dell'anno tenuto conto degli utili, delle perdite e delle ritenute fiscali.
RENDITATorna su ^
Somma di denaro che costituisce una prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di una polizza Vita. Assegno di invalidità che l'assicuratore corrisponde a cadenza prestabilita all'assicurato fin tanto che è in vita.
RESPONSABILITÀ MINORITARIA NEL SINISTROTorna su ^
Nel caso di sinistro con due veicoli, per responsabilità minoritaria s’intende la responsabilità non prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Nel caso invece di sinistro con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità minoritaria ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello che viene attribuito agli altri conducenti. La responsabilità minoritaria non determina lo scatto del malus, bensì quello del bonus. In caso di sinistro con responsabilità minoritaria, non si ha la registrazione del sinistro sull’attestato di rischio. Esempio di sinistro con due veicoli: al conducente veicolo A viene riconosciuto un grado di responsabilità pari al 70% (responsabilità principale), mentre al conducente del veicolo B viene riconosciuto un grado di responsabilità pari al 30% (responsabilità minoritaria). Esempio di sinistro con più di due veicoli: ai conducenti dei veicoli A e B viene riconosciuta una responsabilità pari al 30% (responsabilità minoritaria), mentre al conducente del veicolo C viene riconosciuto un grado di responsabilità pari al 40% (responsabilità principale).
RESPONSABILITÀ PARITARIA NEL SINISTROTorna su ^
Qualora non sia possibile determinare una responsabilità principale in capo ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, la responsabilità viene ripartita pro quota in capo a ciascuno dei conducenti. La responsabilità paritaria non dà luogo allo scatto del malus, ma viene registrata nell’attestato di rischio ai fini del cumulo delle responsabilità; infatti, in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria dei conducenti, qualora il cumulo delle responsabilità paritarie dia luogo ad un grado di responsabilità pari al 51% ci saranno i presupposti per la variazione della classe di merito.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE NEL SINISTROTorna su ^
Nel caso di sinistro con due veicoli, per responsabilità principale s’intende la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Nel caso invece di sinistro con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello che viene attribuito agli altri conducenti. La responsabilità principale determina lo scatto del malus. In caso di sinistro con responsabilità principale, si ha la registrazione del sinistro sull’attestato di rischio. Esempio di sinistro con due veicoli: al conducente veicolo A viene riconosciuto un grado di responsabilità pari al 70% (responsabilità principale), mentre al conducente del veicolo B viene riconosciuto un grado di responsabilità pari al 30% (responsabilità minoritaria). Esempio di sinistro con più di due veicoli: ai conducenti dei veicoli A e B viene riconosciuta una responsabilità pari al 30% (responsabilità minoritaria), mentre al conducente del veicolo C viene riconosciuto un grado di responsabilità pari al 40% (responsabilità principale).
RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTITorna su ^
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti (art. 2049 C.C.).
RETRIBUZIONETorna su ^
Si intende tutto quanto al lordo delle ritenute il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali, anche transitori, le partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura.
RETRIBUZIONE DIPENDENTI SOGGETTI INAILTorna su ^
È la retribuzione corrisposta dall'assicurato ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
RICHIESTA DANNITorna su ^
Atto formale del danneggiato, mediante il quale richiede ai soggetti previsti dalla legge la refusione dei danni subiti.
RICORSO TERZITorna su ^
È una forma di assicurazione di R.C. prestata nell'ambito del Ramo Incendio. Sono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza del quale l'assicurato sia civilmente responsabile. Vedi RISCHIO LOCATIVO.
RICOVEROTorna su ^
La degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
RICOVERO IN DAY HOSPITALTorna su ^
Ricovero in Istituto di cura che si esaurisce in giornata.
RIDUZIONE NELLA POLIZZA VITATorna su ^
Nel caso in cui l'assicurato, ricorrendone le condizioni, non chiede il riscatto della polizza Vita dopo la cessazione del pagamento dei premi. La polizza rimane in vigore, ma le relative prestazioni risulteranno ridotte. Vedi RISCATTO
RISARCIMENTOTorna su ^
È la somma pagata dall'assicurazione al terzo danneggiato a seguito di un sinistro coperto da una polizza di assicurazione.
RISARCIMENTO DIRETTO (PROCEDURA DI)Torna su ^
Per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria, il risarcimento diretto è una particolare procedura prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni. In caso di incidente stradale che presenti le caratteristiche richieste per l'attivazione di tale procedura, l'assicurato deve effettuare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo o dal suo conducente direttamente all'Impresa con cui ha stipulato la polizza di assicurazione e non più alla controparte (civilmente responsabile).
A titolo esemplificativo le condizioni per accedere alla procedura di risarcimento diretto sono le seguenti:
l’ incidente deve essere avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
vi deve essere collisione tra non più di 2 veicoli a motore (con esclusione dei ciclomotori non targati, le macchine agricole e i tram);
i veicoli devono essere identificati con targa e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
i veicoli devono essere assicurati con una compagnia che aderisce al sistema di risarcimento diretto).
RISARCIMENTO PROPORZIONALETorna su ^
In ambito R.C. auto è il risarcimento che viene effettuato riducendo proporzionalmente i diritti dei danneggiati quando la pluralità globale dei loro danni superi il massimale disponibile (art. 140 Dlgs 07/09/2005 n.209).
RISCATTOTorna su ^
È la facoltà dell'assicurato nella polizza Vita di ottenere, in caso di cessazione del pagamento dei premi, la corresponsione dell'importo rappresentante il 'valore attuale' della polizza calcolato sommando i premi pagati e facendo determinate detrazioni per alcune spese. Vedi RIDUZIONE.
RISCHIOTorna su ^
È la probabilità che l'evento dannoso si verifichi.
RISCHIO LOCATIVOTorna su ^
È una forma di assicurazione di R.C. prestata nell'ambito del ramo incendio. Si riferisce alla responsabilità dell'assicurato derivante da incendio o altro evento compreso in polizza per i danni subiti dai locali tenuti in locazione (art. 1588, 1611 C.C.).
RISERVE MATEMATICHETorna su ^
Sono gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti.
RIVALSA (AZIONE DI)Torna su ^
Nell'ambito della R.C. auto, è l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati non avendo potuto opporre a questi per disposizione di legge (comma 2 art 144 del Codice delle Assicurazioni) determinate eccezioni contrattuali.
S
SCASSOTorna su ^
Forzamento, sfondamento o rottura di serrature o di mezzi di chiusura tali da causarne l'impossibilità di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
SCIPPOTorna su ^
È il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTOTorna su ^
Per scoperto di intende un importo, calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato. Qualora il suddetto importo risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto indicato in polizza , sarà quest'ultimo a restare a carico dell'assicurato.
SCOPPIOTorna su ^
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
SECONDO RISCHIOTorna su ^
Qualora esistesse altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura assicurativa viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.
SEQUESTROTorna su ^
Nella polizza Vita, le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sequestrate (art. 1923 C.C.).
SIMPLOTorna su ^
Termine di uso comune per indicare l'esemplare della polizza.
SINISTROTorna su ^
Evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, verificatosi nel tempo e nelle condizioni previste in polizza.
SOLAIOTorna su ^
Complesso di elementi che costituisce la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
SOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATOTorna su ^
È l'importo convenuto in contratto, che rappresenta il massimo della prestazione dell'assicuratore.
SOVRASSICURAZIONETorna su ^
Si verifica sovrassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la sovrassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell’assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata (art. 1909 C.C.).
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBEROTorna su ^
La spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residui dei beni danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
SPESE DI RESISTENZATorna su ^
Sono le spese sostenute per resistere in giudizio alle pretese del danneggiato. Nella R.C., sono a carico dell'assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in proporzione ad esso. Se l'entità del danno reclamato dal danneggiato supera il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi (art. 1917 C.C.).
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNO D'ACQUATorna su ^
Nelle polizze a copertura dei rischi relativi ai danni all'abitazione è spesso prevista come garanzia accessoria per il rimborso delle spese sostenute per la ricerca della rottura accidentale delle condutture e degli impianti fissi del fabbricato, e per il successivo ripristino delle pareti o pavimenti. Vedi ACQUA CONDOTTA.
SPESE DI RIMOZIONE, DEPOSITO E RICOLLOCAMENTO DEI BENI MOBILI ASSICURATITorna su ^
Le spese di rimozione, di eventuale deposito presso terzi, di ricollocamento dei beni mobili assicurati, resesi necessarie in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
STORNOTorna su ^
Operazione contabile che consiste nell'annullamento di una partita relativa ad una rata di premio o all'importo che risulta da un'appendice di polizza, per l'impossibilità di conseguire l'incasso o per altri motivi (sostituzione della polizza ecc.).
STRUTTURE PORTANTITorna su ^
Elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui poggia il peso del proprio fabbricato ed i carichi dovuti al contenuto. Strutture portanti verticali: muri maestri e di sostegno, pilastri, fondazioni. Strutture portanti orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del tetto, solai, fondazioni.
STRUTTURE PORTANTI DEL TETTOTorna su ^
Le strutture orizzontali od inclinate che sostengono direttamente il tetto (orditure, tiranti o catene).
SURROGA (DIRITTO DI)Torna su ^
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici o dal coniuge dell'assicurato. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.).
T
TABELLA ANIATorna su ^
È una tabella usata per la determinazione del grado dell’invalidità permanente nelle polizze infortuni. Per le menomazioni non comprese nella tabella si fa riferimento ad una generica capacità lavorativa che viene ridotta a seguito delle lesioni subite. Le percentuali in essa previste sono meno favorevoli per l'assicurato rispetto alla analoga tabella INAIL. Vedi TABELLA INAIL.
TABELLA I.N.A.I.L.Torna su ^
E’ la tabella di riferimento per la determinazione dell’invalidità permanente in materia di infortuni sul lavoro. Le percentuali in essa previste sono favorevoli all'assicurato rispetto alla analoga Tabella ANIA. L'adozione di questa Tabella spesso comporta un sovrappremio.
TACITO RINNOVOTorna su ^
Condizione contrattuale in forza della quale la polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di una tempestiva comunicazione da parte dell'assicurato (disdetta), per un periodo uguale a quello iniziale ma non superiore a due anni, e così successivamente (art. 1899 C.C.).
TASSO DI PREMIOTorna su ^
Percentuale, da conteggiarsi generalmente sulla somma assicurata, per determinare il premio richiesto dall’assicuratore a fronte della garanzia prestata.
TASSO TECNICO Torna su ^
È il tasso minimo di rendimento che l'assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale. Nella determinazione del premio il tasso tecnico viene conteggiato a favore degli assicurati.
TERZITorna su ^
Nell'ambito delle assicurazioni Responsabilità Civile, il concetto terzietà” (cioè essere terzi rispetto all’assicurato) è stato elaborato per escludere dall'assicurazione i danni subiti da persone legate all'assicurato stesso con vincoli particolari (coniugi, conviventi more uxorio, parenti, il locatario del veicolo ceduto in leasing, affini) con conseguenti rischi pregiudizievoli per il rapporto assicurativo originati da ragioni affettive e da una possibile confusione patrimoniale anche se di fatto e non di diritto. Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto il legislatore ha provveduto a formulare l'elenco di coloro che 'non sono considerati terzi' e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione stessa, includendo nel novero dei terzi esclusivamente per danni alla persona anche il coniuge,il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, il locatario del veicolo ceduto in leasing, gli affiliati ed altri parenti, conviventi del proprietario o del conducente del veicolo assicurato per la Responsabilità Civile. (art. 129 Dlgs. 07/09/2005 n.209).
TETTOTorna su ^
L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
TITOLI DI CREDITOTorna su ^
I titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, assegni postali, libretti di risparmio e simili.
TUTELA GIUDIZIARIATorna su ^
Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata 'assicurazione delle spese legali e peritali' perchè intesa a risarcire l'assicurato dagli oneri difensivi sia nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive nonché di procedimenti. In questa copertura assicurativa l'assicuratore non si limita a risarcire l'assicurato nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.
U
UCITorna su ^
Ufficio Centrale Italiano. Organismo che costituisce il bureau italiano nel sistema dei bureaux internazionali per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano. Vedi CARTA VERDE.
V
VALORE A NUOVOTorna su ^
Per i fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, senza tenere conto del degrado per vetustà, rendimento economico e uso, escludendo soltanto il valore dell'area. Per gli altri beni: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati - ad eccezione delle merci, degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni - con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali.
VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLOTorna su ^
Valore del veicolo definito in base alla quotazione media di mercato.
VALORE INTEROTorna su ^
Si definisce così l'assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, sopporta una parte proporzionale dei danni (art. 1907 C.C.).
VEICOLOTorna su ^
Si considerano facenti parte del veicolo tutte le dotazioni di serie funzionali allo stesso, nonchè tutti gli accessori di normale uso, incorporati o fissi; sono esclusi i bagagli e le merci trasportate.
VETRO ANTISFONDAMENTOTorna su ^
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm. 6, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.
VINCOLOTorna su ^
Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o sull'appendice

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